Decreto per il suono delle campane
DECRETO CHE REGOLA IL SUONO DELLE CAMPANE NELLE CHIESE DELL’ARCIDIOCESI DI UDINE
Prot. n. 0515/Can/26
L’ARCIVESCOVO DI UDINE
Considerata la tradizione plurisecolare della Chiesa che si esprime mediante gli usi e le tradizioni locali, e che utilizza il suono delle campane per convocare il popolo cristiano alle varie celebrazioni festive e quotidiane, per informarlo di avvenimenti importanti delle comunità locali, o per richiamare nella giornata gli appuntamenti di preghiera, di gioia o di lutto; Considerato, altresì, che l’uso delle campane è espressione della fede e della religiosità delle comunità ecclesiali cattoliche. Valutata la necessità di dare una regolamentazione a tale uso, nell’Arcidiocesi di Udine, che ha come primo obiettivo di permettere alle parrocchie il costante utilizzo delle campane, senza che alcuno possa impedire alle comunità locali questa tradizione cultuale, che si inserisce, nell’ambito della libertà religiosa riconosciuta dall’art. 19 Cost. e nel rispetto degli accordi stipulati tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, ai sensi dell’art. 7 Cost.
Valutato, altresì, che l’uniforme applicazione delle norme diocesane che disciplinano l’uso delle campane, il vivere civile e il buon senso, uniti ad un sereno atteggiamento di prudenza, di attenzione e carità verso chiunque, sono quasi sempre in grado di evitare quegli attriti e incomprensioni, che possono sfociare nelle ostilità o condurre ad azioni legali. Visto che le norme diocesane intendono dare anche attuazione al contenuto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e alle successive normative nazionali ed europee che hanno fissato criteri in merito all’inquinamento acustico. Vista la necessità, alla luce del mutato quadro normativo e socioculturale, di aggiornare il precedente decreto del 22 dicembre 1995 adottato dall’allora Arcivescovo di Udine, mons. Alfredo Battisti. Visto il parere favorevole del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Vicari Foranei;
DISPONE
1-In tutte le chiese, a prescindere dal numero della popolazione residente, le campane non suonino prima delle ore 7.00 e mai dopo le ore 21.00. Fanno eccezione la chiesa di S. Maria in Castello a Udine, la chiesa di Pieve di Castello a San Daniele del Friuli, il Duomo di Cividale del Friuli e la chiesa Pieve a San Pietro in Carnia, dove per tradizione plurisecolare vengono suonate alle ore 22.00.
2-Nelle chiese situate nei centri cittadini con popolazione residente oltre i 5.000 abitanti (indipendentemente dalla popolazione del territorio comunale), la domenica e nelle feste civili, le campane non suonino prima delle ore 7.30 e dopo le ore 21.00
3-Eventuali eccezioni agli orari del comma 1 e 2 devono essere autorizzate dal Sindaco, secondo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
4-In tutte le chiese, a prescindere dal numero della popolazione residente, sono previste delle eccezioni nella notte del Santo Natale del Signore Gesù, nella Veglia pasquale, in specifiche straordinarie occasioni locali e nei casi di calamità.
5-Nel rispetto dell’antica e veneranda tradizione, non ci sia alcun suono di campana nei giorni del Venerdì Santo e del Sabato Santo, a partire dal canto del Gloria della Messa della Cena del Signore fino al canto del Gloria della Veglia Pasquale.
6-In tutti i centri cittadini, a prescindere dal numero della popolazione residente, si escluda il suono notturno dell’orologio del campanile.
7-La durata di tutti i suoni delle campane, escluso lo scampanio (cfr comma 10), non superi complessivamente i 5 minuti per ciascuna suonata (dall’avvio della campana al completo fermarsi della stessa) e siano conformi alle norme della vigilanza.
8-L’annuncio della morte dei fedeli e i funerali siano comunicati secondo le indicazioni del comma 7.
9-Secondo la tradizione comune, l’Ave Maria del mattino e della sera è suonata con una sola campana. Così pure l’Angelus di mezzodì, tranne le domeniche e i venerdì, laddove vi fosse la tradizione di suonare tre campane. Nei centri di cui al comma 2, dove vi fossero più chiese vicine, ci si accordi perché questi suoni quotidiani, o festivi, vengano dati dalle campane della sola chiesa più importante o parrocchiale.
10-Nelle grandi festività parrocchiali, lo scampanio manuale delle campane (scampanata) sia effettuato all’interno di queste fasce orarie: 8.30-13.00; 15.00-19.00. La durata dello scampanio manuale non superi complessivamente i 20 minuti. Si ricorda che quest’arte campanaria è riconosciuta e tutelata dall’UNESCO.
11-Il suono delle campane è altresì consentito in caso di calamità, secondo gli usi locali.
12-Le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
13-Per il suono o le modifiche di orario delle campane, i campanari e i sacrestani, dipendono esclusivamente dall’autorità del Parroco o dal Rettore della Chiesa, che ne sono i legali rappresentanti. I parroci orientino i collaboratori ad un autentico spirito ministeriale nel rispetto delle disposizioni civili. Queste norme entreranno in vigore da domenica 19 aprile. Esse vanno assunte dai Parroci e dai loro Consigli, e ne va data esecuzione dando allo stesso tempo opportuna informazione e spiegazione ai fedeli.
Dalla residenza arcivescovile
Udine, 17 marzo 2026 + Riccardo Lamba Arcivescovo di Udine
SEI CHIESE E CINQUE CAMPANILI IN CENTRO CITTA’
La nostra parrocchia gode della presenza di sei chiese che restano aperte per la preghiera e la visita anche grazie ai volontari “Amici della cattedrale” e di cinque campanili le cui campane ci ricordano antiche tradizioni e invitano i cristiani alle celebrazioni liturgiche. Ci adeguiamo alle norme del decreto vescovile dettate da ragionevoli opportunità ivi illustrate.


